Il datore di lavoro può trattare informazioni personali solo se strettamente indispensabili all’esecuzione del rapporto di lavoro.
I dati possono essere trattati solo dal personale incaricato assicurando idonee misure di sicurezza per proteggerli da intrusioni o divulgazioni illecite.
Sul luogo di lavoro va assicurata la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone garantendo la sfera della riservatezza nelle relazioni personali e professionali.
Le informazioni personali trattate possono riguardare, oltre all’attività lavorativa, la sfera personale e la vita privata dei lavoratori (ad esempio i dati sulla residenza e i recapiti telefonici) e dei terzi (ad esempio dati relativi al nucleo familiare per garantire determinate provvidenze).
I trattamenti di dati personali devono rispettare il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l’utilizzo di informazioni personali e identificative.
Si deve inoltre rispettare il principio di correttezza, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori.
I trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime in base ai principi di pertinenza e non eccedenza.
Il trattamento di dati personali anche sensibili riferibili a singoli lavoratori è lecito, se finalizzato ad assolvere obblighi derivanti dalla legge, dal regolamento o dal contratto individuale (ad esempio, per verificare l'esatto adempimento della prestazione o commisurare l'importo della retribuzione).
Privacy e lavoro – vademecum 2015
Tratto dal sito del garanete della privacy
Mobile payment: scattano gli obblighi imposti dal Garante privacy
Da domani più tutele per i consumatori e regole certe per le società del settore
Tempo scaduto per le società che operano nel settore del mobile payment per adeguarsi alle prescrizioni dettate dal Garante privacy. Da domani le compagnie telefoniche che forniscono il servizio di pagamento tramite cellulare, le società che forniscono l'interfaccia tecnologica, le aziende che offrono contenuti digitali e servizi, nonché tutti gli altri soggetti coinvolti nella transazione (come quelli che consentono, anche tramite app, l'accesso al mercato digitale) dovranno essere in regola con il provvedimento generale varato dal Garante privacy nel maggio 2014 [doc. web n. 3161560].
Grazie alle nuove regole, chi usufruisce dei servizi di pagamento da remoto, utilizzando smartphone, tablet, pc, potrà acquistare in sicurezza prodotti e servizi digitali, abbonarsi a quotidiani on line, comprare e-book, video e giochi.
Da domani, quindi, gli utenti che acquistano beni digitali dovranno essere informati sulle modalità di trattamento effettuato sui loro dati sin dalla sottoscrizione o adesione al servizio di pagamento da remoto. I loro dati (dal numero telefonico ai dati anagrafici, dalle informazioni sul servizio o prodotto digitale richiesto all'indirizzo IP di collegamento) potranno essere conservati al massimo per 6 mesi e non potranno essere usati per altre finalità, come l'invio di pubblicità o analisi delle abitudini senza uno specifico consenso. L'indirizzo IP degli utenti dovrà essere cancellato dal venditore una volta terminata la procedura di acquisto.
Precise misure di sicurezza dovranno essere adottate per garantire la riservatezza delle persone e impedire l'integrazione delle diverse tipologie di dati a disposizione dell'operatore telefonico (dal consumo telefonico ai dati sul consumo di beni digitali) a fini di profilazione "incrociata" dell'utenza a meno che non venga espresso uno specifico consenso informato dell'utente.
I venditori a garanzia della riservatezza delle transazioni dei clienti, potranno trasmettere all'operatore telefonico solo le categorie merceologiche di riferimento senza indicazioni sullo specifico contenuto del prodotto o servizio acquistato, a meno che non sia necessario per la fornitura di servizi in abbonamento.
Roma, 31 marzo 2015