Ogni persona può tutelare i propri dati personali, in primo luogo, esercitando i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Come? [vedi anche FAQ]
L'interessato può presentare un'istanza al titolare o al responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato del trattamento, senza particolari formalità (ad esempio, mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc.).
Su questo sito è disponibile un modello che si può utilizzare per esercitare i predetti diritti.
In alcuni casi, individuati dal Codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 9, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali), l'istanza può essere formulata anche oralmente e, in tali ipotesi, è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile (se designato).
L'istanza può essere riferita, a seconda delle esigenze dell'interessato, a specifici dati personali, a categorie di dati o ad un particolare trattamento, oppure a tutti i dati personali che lo riguardano, comunque trattati.
Nell'esercizio dei diritti l'interessato può farsi assistere da una persona di fiducia e può anche conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
All'istanza il titolare o il responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato, deve fornire idoneo riscontro, senza ritardo e non oltre:
– 15 giorni dal suo ricevimento;
– 30 giorni, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal caso, il titolare o il responsabile devono comunque darne comunicazione all'interessato entro i predetti 15 giorni.
Cosa fare se la risposta ad un'istanza per l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del Codice non perviene nei tempi indicati o non è soddifacente?
Se la risposta ad un'istanza con cui si esercita uno o più dei diritti previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato può far valere i propri diritti dinanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali.
Il ricorso al Garante [vedi anche FAQ]
Il ricorso al Garante è un atto formale in quanto la decisione che viene adottata ha particolari effetti giuridici. In particolare, l'utilizzo di questo strumento è alternativo all'esercizio dei medesimi diritti di fronte all'autorità giudiziaria. Per la presentazione occorre seguire attentamente quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 147 del Codice).
Il ricorso va presentato solo per far valere i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 141, comma 1, lett. c) del Codice) e solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all'istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile (articolo 146 del Codice).
Nota: non è possibile chiedere il risarcimento del danno in sede amministrativa di fronte al Garante. Eventuali pretese risarcitorie possono essere fatte valere solo innanzi al giudice competente (articolo 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
Diritti di segreteria
Al ricorso va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria (euro 150,00). [VEDI BOX A LATO IN QUESTA PAGINA]
Spese del procedimento
A conclusione del procedimento instaurato dal ricorso, se una delle parti lo ha richiesto, il Garante determina l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso e lo pone a carico, anche solo in parte, della parte soccombente. Il Garante può compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.
La determinazione dell'ammontare delle spese è, per legge, forfettaria (articolo 150, comma 3 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il Garante (determinazione collegiale del 19 ottobre 2005) ha fissato tale misura forfettaria nell'importo minimo di euro 500,00 (cinquecento/00), aumentabile sino ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00), in ragione della eventuale complessità dei singoli procedimenti.
Altri strumenti di tutela
Il reclamo al Garante è un atto circostanziato con il quale si rappresenta una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (articolo 141, comma 1, lett. a) del Codice in materia di protezione dei dati personali).
Al reclamo segue un'istruttoria preliminare e un eventuale successivo procedimento amministrativo formale che può portare all'adozione di vari provvedimenti (articolo 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento del Garante n. 1/2007 articolo 8 e ss.).
Diritti di segreteria
Al reclamo – qualora l'atto possa essere effettivamente qualificato come tale – va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria [VEDI BOX A LATO], pari a Euro 150,00.
Quando non è possibile o non si vuole presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad esempio, non si dispone delle notizie necessarie), si può inviare al Garante una segnalazione (articolo 141, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento n. 1/2007 articoli 13 e 14), fornendo elementi utili per un eventuale intervento dell'Autorità volto a controllare più genericamente l'applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.
Modalità per la presentazione
La segnalazione può essere proposta in carta libera e non è necessario seguire particolari formalità. Possono essere utilizzati i recapiti indicati nella sezione Contatti.
Gratuità
La presentazione di una segnalazione è gratuita.
* (Scheda di sintesi redatta dall'Ufficio del Garante a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla legislazione in tema di protezione dei dati personali e ai provvedimenti dell'Autorità. Per dubbi e domande si suggerisce di contattare l'Urp del Garante) |